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Scopo e oggetto della cooperativa |
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Gli articoli più significativi del nostro statuto |
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Articolo 3 Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità, in forza del sistema preventivo, a vantaggio della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi educativi e/o socio sanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come definiti dalla legge 8 novembre 1991 n. 381. La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 4. La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in favore della Società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma. La Società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. Scopo della cooperativa è altresì quello di offrire ai propri soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose, dai servizi svolti a norma del successivo articolo 4. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro. La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire a Organismi ed Enti a tal fine costituiti. Le adesioni agli saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Articolo 4 Oggetto della cooperativa sono le attività educative di natura preventiva e socio sanitarie di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, quali ad esempio - a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:
La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. |
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